Gentili Iscritti,

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevede all’Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) che

i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo (50 crediti ECM) per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Il ‘bonus’ serve a completare i crediti formativi richiesti per il 2020?

L’obbligo formativo si riferisce a una durata di tre anni, nell’arco dei quali è richiesto il raggiungimento di 150 crediti formativi. Non vi è alcun obbligo, però, di acquisire 50 crediti ogni anno. Più nello specifico, non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, ma solo un totale da cumulare entro il triennio. Il professionista, però, dovrà acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.

Il decreto si limita in sostanza a ridurre da 150 a 100 l’ammontare dei crediti formativi da ottenere nell’arco del triennio 2020-22. I crediti ottenuti nel 2020 saranno quindi validi in ogni caso, non esistendo un ‘tetto’ di 50 crediti annui da raggiungere.

Da ultimo ricordiamo che è ancora possibile, per chi non abbia ottemperato l’intero debito formativo ECM nei trienni precedenti 2014-2016 e/o 2017-2019, “sanare” la propria posizione acquisendo i crediti formativi mancanti entro il 31 dicembre 2021.

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