Ordine TSRM PSTRP MORE

L’Ordine Professionale dei T.S.R.M. P.S.T.R.P. di Modena e Reggio Emilia è un Ente di diritto pubblico sussidiario dello Stato con personalità giuridica; rappresenta le Professioni Sanitarie, Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione presso le istituzioni pubbliche e private. Tutela la professione e l’esercizio professionale e vigila affinché nell’esercizio della professione vengano rispettate le norme deontologiche. L’Ordine non è quindi soltanto uno strumento di disciplina, ma anche di difesa degli interessi dei professionisti.

L’Ordine TSRM e PSTRP è un Ente di diritto Pubblico sussidiario dello Stato, ed è stato istituito con la legge 3/2018, è uno dei 9 Ordini professionali che rappresentano le 30 professioni sanitarie.
L’Ordine TSMR e PSTRP contiene al suo interno 18 professioni, ognuna rappresentata con un ALBO ed è il più grande interprofessionale.

ALBO PROFESSIONALE

L’Albo Professionale è uno strumento con cui l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa possono identificare coloro che esercitano una determinata professione per vigilare sulla loro attività applicando sanzioni a cui possono andare incontro.
Avvertenze
E’ fatto obbligo a tutti i Professionisti Sanitari, Tecnici, della Riabilitazione e della Prevenzione, iscritti all’Albo Professionale di:
1. Denunciare all’Ordine ogni esercizio abusivo che, a loro cognizione, vi sia nella Provincia e ogni fatto che leda il prestigio professionale.
2. Segnalare all’Ordine quei Professionisti che non abbiano soddisfatto l’obbligo della iscrizione e non figurino perciò iscritti all’Albo o che pur essendo cancellati, continuino ad esercitare la professione.
3. Informare tempestivamente l’Ordine di ogni eventuale cambiamento di residenza, indirizzo e di qualifica.
4. Segnalare all’Ordine gli eventuali errori od omissioni del presente Albo ed inviarne subito rettifica.
5. Si ricorda che le richieste di cancellazione dall’Albo Professionale per cessata attività, vanno presentate con lettera raccomandata all’Ordine entro il mese di settembre per l’anno successivo.
Fornire la propria collaborazione all’Ordine TSRM PSTRP è un dovere per ogni iscritto all’Albo.L’Ordine è pertanto chiamato a tutelare la professione, l’esercizio professionale, vigila affinché nell’esercizio della professione vengano rispettate le norme deontologiche.

L’Albo Professionale inoltre è uno strumento con cui l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa possono identificare coloro che esercitano una determinata professione per vigilare sulla loro attività a tutela della salute pubblica, applicando eventuali sanzioni cui possono andare incontro.

La F.N. Ordini dei T.S.R.M. e P.S.T.R.P. attualmente comprende 61 Ordini provinciali e interprovinciali, per un totale di 28.000 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e da circa 200.000 professionisti degli altri albi.
L’Ordine è tenuto a tutelare i cittadini: esercita il potere di disciplina, contrasta l’abusivismo, vigila sul rispetto del Codice Deontologico, favorisce la crescita culturale degli iscritti, garantisce l’informazione.

Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, ai programmi da perseguire, e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali. L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni quadriennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti.
Ogni Consiglio Direttivo distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.
Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

Legislazione

I Collegi professionali sono enti di diritto pubblico istituiti nel 1965 con la Legge 1103.

Con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, viene approvata la riforma dei Collegi Professionali che diventano Ordini, nel caso specifico i TSRM diventando Ordine accolgono anche tutte le altre Professioni Sanitarie (esclusi Infermieri, Ostetriche e Fisioterapisti (dal 15 dicembre 2022)). Nasce l’ORDINE TSRM PSTRP nelle sue articolazioni territoriali e relativa FN.

La funzione di tale Organo – definito organo ausiliario dello Stato – è stabilita dal d.l.c.p.s. 13/9/1946 n. 233 e dal D.P.R. 5/4/1950, n. 221, Legge 3/2018 (e successive integrazioni), in analogia a quanto statuito per tutti gli altri Ordini (e rispettive Federazioni Nazionali) dell’area sanitaria.
Gli organi dell’Ordine sono:
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
Le cariche si rinnovano ogni quadriennio mediante assemblee elettive.
Le attività dell’Ordine sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del decoro, della dignità e dell’indipendenza della professione. L’Ordine promuove e fa rispettare il Codice Deontologico, esercita il potere disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti all’Albo, si interpone nelle controversie che si verificano fra questi ultimi, fra gli stessi o persone o Enti a favore dei quali abbiano prestato o prestino la loro attività.
L’Ordine assume inoltre tutte le iniziative utili a promuovere e a favorire il progresso culturale degli iscritti e mantiene costanti rapporti con tutte le Istituzioni pubbliche (Governo, Parlamento, Regioni, Università, Organizzazioni Sindacali).
Inoltre ha continui contatti con gli altri organismi professionali per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.
La vigente legislazione prevede che chiunque eserciti la professione in violazione delle norme contenute dall’art. 7 della legge 25/1983, è soggetto alle pene di cui all’art. 348 del Codice Penale.

L’articolo 4 della Legge 3/2018 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali ,e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

Come prima innovazione rispetto alla normativa vigente istitutiva degli Ordini il ddl prevede una nuova definizione degli Ordini che vengono definiti come “enti pubblici non economici”, che “agiscono quali organi sussidiari (superando così la tradizionale definizione di “enti ausiliari” utilizzata di norma finora ndr.) dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.

E questa è solo una delle definizioni specifiche sulla natura giuridica degli Ordini sanitari che ora vengono messe nero su bianco entrando nel merito della loro natura economica e patrimoniale, del loro ruolo e delle loro funzioni.

In particolare, la nuova disciplina prevede, come prima accennato, un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine. Infatti con la novella di cui al comma 1, innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (v. comma 9, articolo 3).

A questi ordini – insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici – si applicano, in base al rinvio effettuato dal comma 12, le disposizioni del sopra citato D.Lgs.CPS 233/1946. Al riguardo si sottolinea che la disciplina dell’ordine dei biologi è inserita dall’articolo 9 nell’ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo, la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma l’attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche (v. articolo 9).

Gli ordini sopra richiamati al comma 1 del capoverso articolo 1 novellato, sono costituiti a livello territoriale: durante l’esame al Senato si è sostituito il termine di provincia con circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012.

Rispetto alla normativa vigente, si mantiene la possibilità, in caso di esiguità del numero dei professionisti residenti nella circoscrizione territoriale – in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale -, ovvero qualora sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti, ovvero una o più regioni ad opera del Ministero della salute (superando in tal modo il riferimento, ormai datato, all’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica), sentite le rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli Ordini interessati.

Viene anche disposto che per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli ordini interessati, può disporre il ricorso a forma di avvalimento o associazione tra i medesimi.

Infine, viene previsto che nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50 mila unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al Ministero della salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.