L’obbligo  della Formazione continua ECM decorre dallo 01/01 dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo professionale. (“manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” art. 1.2)

No, i crediti acquisiti prima della decorrenza dell’obbligo ECM non vengono conteggiati per il soddisfacimento dell’obbligo formativo.

La Legge 77/2020 stabilisce, all’art. 5-bis:

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Pertanto, la riduzione non sarà specifica dell’anno 2020 ma una riduzione dell’obbligo formativo individuale del triennio 2020-22, pari a un terzo dell’obbligo stesso. Di conseguenza, eventuali crediti acquisiti nel corso del 2020 rimarranno comunque validi.

Non sono però ancora state fornite indicazioni operative sull’applicazione della riduzione, per cui al momento non siamo in grado di fornire informazioni in merito alla platea a cui verrà attribuita la riduzione, alla modalità di richiesta, e altre specifiche.

Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale).

Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze, si dovrà dare priorità agli “esoneri”, applicando le indicazioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario per l’intero triennio, ove queste indicazioni siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario

Sì è possibile applicando la casistica maggiormente favorevole al professionista sanitario.

È necessario tenere presente che per il triennio in corso i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all’estero) NON possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario – §3.1 – Attività formative non erogate da provider), fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione. (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario – §3.5 – Autoformazione).

Ad esempio, per il triennio in corso, se il fabbisogno formativo è di 150 crediti il limite per l’autoformazione è di 30 crediti, se il fabbisogno formativo è di 135 crediti il limite per l’autoformazione è di 27 crediti, se il fabbisogno formativo è di 120 crediti il limite per l’autoformazione è di 24 crediti.

Ad un evento che si svolge all’estero, accreditato dalla Commissione nazionale ed erogato da un provider ECM, vengono riconosciuti ai professionisti sanitari il 100% dei crediti.

Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

– 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
– 1 credito (altro nome)

Per gli eventi non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4 (Formazione individuale all’estero) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Si deve prendere come riferimento l’articolo 29 (Dossier formativo) dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute” del 2 febbraio 2017:

  1. Il dossier formativo è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.
  2. Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
  3. La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
  4. Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Agenas (Video del Dossier Formativo e Guide per l’Utente)

L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 non prevede distinzioni in materia di reclutamento dei partecipanti. Ne consegue che la disciplina richiamata si applica uniformemente a tutte le tipologie formative (RES, FAD, FSC, blended) con gli stessi limiti.

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it .

I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario.

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione.

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

  • Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

  • L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
    – corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
    – corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    – corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
    – corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
    – corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

    I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

    La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

    La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
    Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
    La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

Per le esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

  • L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
    a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
    b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
    c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
    d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
    e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
    f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
    g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
    h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
    i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
    j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
    k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
    l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
    m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
    n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
    o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

  • Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.
  • Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l’acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine. (Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del 27/09/2018 )