È quanto ha stabilito la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina: “Per gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019”. LA DELIBERA

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