Oggetto: istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria art. 10 e 11, LR 22/2019 – Proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di at-tività sanitaria di cui all’art. 23, co. 1, LR 22/2019 e del termine di adeguamento ai requisiti autorizzativi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 – Ulteriori comunicazioni

Facendo seguito alle richieste pervenute dalle Amministrazioni comunali, dagli Ordini delle professioni sanitarie e dalle Associazioni professionali, tese ad ottenere un rinvio dei termini per la presentazione delle istanze in oggetto, in ragione delle novità degli adempimenti attinenti all’isti-tuto della Comunicazione e per motivi organizzativi e di raccordo con i soggetti destinatari, con la presente nota si accolgono le richieste pervenute.

Il rinvio dei termini è riservato alle sole strutture sanitarie soggette all’istituto della Comu-nicazione di svolgimento di attività sanitaria già operanti al 20 dicembre 2023 ed attiene al termine di presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, comma 1, LR 22/2019 e al termine entro il quale dette strutture sanitarie debbono adeguarsi ai requisiti autorizzativi previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 1919/2023:

  • le strutture sanitarie soggette all’istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanita-ria, già operanti al 20 dicembre 2023 (data di pubblicazione DGR 1919/2023 in BURERT) devono presentare perentoriamente la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, comma 1, LR 22/2019, entro 90 giorni dalla data di approvazione della specifica modulistica (Modulo 8-bis) avvenuta in data 4 marzo 2024 con nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I. Pertanto, le Comunicazioni di svolgimento di attività sanitaria dovranno pervenire perentoria-mente ai Comuni ove ha sede lo studio entro il 3 giugno 2024 (90 giorni dal 4 marzo 2024, data della nota regionale sopracitata);
  • le strutture sanitarie richiamate al punto precedente devono adeguarsi ai requisiti autorizzativi di cui all’Allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 entro 180 giorni decorrenti dalla data di approvazione della specifica modulistica (Modulo 8-bis) avvenuta in data 4 marzo 2024 con la nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I. Pertanto, la data entro la quale le strutture devono perentoriamente adeguarsi ai requisiti autorizzativi è il giorno 1° ottobre 2024 (180 giorni dal 4 marzo 2024, data della nota regionale sopracitata). continua…