Vincolo di esclusività e di incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie – art. 13 del DL 30 marzo 2023 n. 76, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – “Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43” – aggiornamento indicazioni operative.

Gentili Iscritti,

si richiamano la circolare n. 22 del 12 aprile 2023 e la circolare n. 25 del 19 aprile 2023 già emesse sul tema in oggetto, rispetto alle quali si forniscono ulteriori indicazioni operative, alla luce del Documento sull’applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto sanità, diffuso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome “al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative indicate in oggetto”.

Qui di seguito si forniscono alcune precisazioni in ordine alla portata applicativa della norma che sino al 31 dicembre 2025 ha rimosso, per gli operatori sanitari del Comparto, il vincolo di esclusività precedentemente sancito dall’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Le attività consentite

a) Le attività consentite sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio. Quindi, per gli incarichi che abbiamo per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità;

b) è esclusa la possibilità di svolgere incarichi al di fuori dell’orario di lavoro a favore dell’azienda sanitaria di appartenenza;

c) è ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del Ssn, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private, anche accreditate. È, altresì, possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti;

d) è ammissibile anche l’instaurazione di rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private. In questo caso se ne dovrà valutare la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione, tenuto conto delle possibili interferenze con l’organizzazione dell’azienda datore di lavoro.

2. La procedura di autorizzazione

Il secondo comma dell’articolo 3-quater del DL 127/2021 prevede che l’ente di appartenenza debba previamente autorizzare gli incarichi conferiti al personale.

Tale autorizzazione è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

a) l’attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Ssn;

b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull’orario di lavoro;

c) l’organo di vertice dell’amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.

Dunque, quanto al punto sub lett. a), ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’ente datore di lavoro dovrà verificare che l’attività sia:

– compatibile con l’orario di lavoro e di servizio del dipendente;

– compatibile con l’organizzazione aziendale e non sia di ostacolo alla programmazione ed all’effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

Si precisa che l’attività non potrà essere svolta durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie.

In relazione al punto sub lett. b), l’attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al Dlgs 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell’orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l’altro.

Il dipendente, pertanto, dovrà comunicare all’ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni, nonché ogni eventuale successiva variazione.

Il dipendente, al momento della richiesta dell’autorizzazione, dovrà – altresì – assumere l’impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza periodica (orientativamente ogni due o tre mesi) presentare nel corso dell’attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, comprovante il rispetto dell’impegno assunto.

A tal uopo, si fornisce un modello di richiesta aggiornato e coerente con le esigenze sin qui indicate.

3. Sul rilascio dell’autorizzazione

L’eventuale diniego dell’autorizzazione esige una motivazione puntuale e specifica; l’azienda di appartenenza, quindi, dovrà puntualmente indicare le motivazioni per le quali l’esercizio dell’attività extra officio possa pregiudicare i piani aziendali relativi allo smaltimento delle liste d’attesa.

Tenuto conto che, ai fini dello smaltimento delle liste d’attesa, è normalmente necessario lo svolgimento di orario aggiuntivo, è opportuno che il dipendente dichiari la disponibilità in via preventiva alla sua effettuazione.

Al contempo, l’azienda dovrà rendere nota con congruo anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive. La mancata effettuazione delle prestazioni aggiuntive da parte del dipendente, senza valida giustificazione, comporterà la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al novellato art 3-quater del DL 127/2021.

Si presume vi sia conflitto di interessi, con conseguente diniego dell’autorizzazione, quando il dipendente intenda svolgere attività nell’ambito di strutture private che, al di fuori degli accordi contrattuali disciplinati dall’art. 8-quinquies del Dlgs 502/1992, hanno in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all’azienda o ente da cui il professionista dipende.

I dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale non possono essere autorizzati a svolgere le attività in argomento.

Anche agli incarichi autorizzati ai sensi dell’art 3-quater del DL 127/2021, si ritiene applicabile quanto previsto dall’art. 53 del Dlgs 165/2001. Di conseguenza, degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi dovrà esser data comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Da ultimo, si precisa che ciascuna azienda – secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni – dovrà predisporre un regolamento ad hoc che, fermo quanto previsto dal Legislatore, individui le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, anche in rapporto alle fattispecie di incompatibilità, nonché il relativo procedimento autorizzativo.